Art. 1.
(Finalità).

      1. Le norme della presente legge si applicano ai giovani, anche stranieri, residenti sul territorio nazionale, di età compresa tra i quindici e i trenta anni e costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
      2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare la propria legislazione alle norme della presente legge secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.